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Diversa cosa e' che il figlio sfaticato o senza profitto negli studi utilizzi il diritto al mantenimento a proprio comodo.
Al vaglio della suprema Corte di Cassazione è finito il caso di una giovane donna di più di trent'anni che aveva rifiutato di lavorare nell'azienda del padre perché l'azienda si trovava in una località lontana.
L'illogico rifiuto della figlia di lavorare nell'azienda paterna e' stato sufficiente per rigettare la richiesta avanzata dall'ex moglie di ottenere un contributo dall'ex marito per il mantenimento della figlia.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2236 del 3 febbraio 2014 stabilendo che la figlia, avendo rinunciato al lavoro offertole dal padre, aveva fatto desumere la propria indipendenza economica.
Quindi, il mantenimento a favore del figlio maggiorenne, non ancora autonomo economicamente, può essere negato tutte le volte in cui il figlio rifiuti un'opportunità lavorativa oppure rimanga nella sede universitaria senza esercitare con profitto gli studi.
Va precisato che per "opportunità lavorativa"non deve intendersi il posto fisso ma la possibilità di riuscire a rendersi indipendenti anche con lavori saltuari.
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
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Corte di cassazione - ordinanza n. 2236 del 3 febbraio 2014
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